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Per i procedimenti disciplinari a carico dei professori universitari, degli aiuti e assistenti di ruolo e dei liberi docenti e' costituita una Corte di disciplina, composta del vice presidente del Consiglio, che la presiede, e di sei membri, eletti nel proprio seno dalla prima Sezione fra i professori universitari di ruolo o i membri di Accademie o gli studiosi estranei ai ruoli universitari. Per la validita' delle decisioni della Corte di disciplina si richiede la presenza di almeno quattro componenti, oltre il presidente. Davanti alla Corte interviene, come relatore per l'Amministrazione, un rappresentante del Ministro della pubblica istruzione.

Testo in vigore dal 5 gennaio 1948 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1947-12-30;1477~art6 · fonte del testo