Riordinamento dei giudizi di Assise
Art. 56 — Disposizione finale
Dal giorno dell'entrata in vigore delle norme della presente legge cessano di avere vigore tutte le disposizioni con esse incompatibili.
Testo vigente dal 7 maggio 1951
Dal giorno dell'entrata in vigore delle norme della presente legge cessano di avere vigore tutte le disposizioni con esse incompatibili.
Testo vigente dal 7 maggio 1951
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1951-04-10;287~art56 · fonte del testo