capo V — Disposizioni transitorie e finali.
- Art. 49 — (Inizio del funzionamento delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello con la nuova composizione). Le Corti di assise e le Corti di assise di appello con la composizione preveduta da questa legge cominceranno a funzionare entro il 1 settembre 1952
- Art. 50 — (Sentenza di rinvio al giudizio e decreto di citazione)
- Art. 51 — Composizione provvisoria delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello
- Art. 52 — (Dibattimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge)
- Art. 53 — Impugnazione delle sentenze pronunziate prima e dopo la pubblicazione della legge)
- Art. 54 — (Dichiarazione di conversione del ricorso. Termini, modi, effetto estensivo)
- Art. 55 — (Variazioni del ruolo organico della magistratura e del bilancio)
- Art. 56 — (Disposizione finale)