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Nella prima attuazione della presente legge un posto disponibile nel grado di aiuto degli Osservatori astro-comici potra' essere conferito, in deroga alle disposizioni di cui al precedente art. 6, a persona, fornita di laurea, anche se diversa da quelle indicate dal comma primo dello stesso art. 6 della presente legge, e che sia ritenuta, per pubblicazioni e scoperte fatte, particolarmente competente nel campo delle ricerche astronomiche.

Testo in vigore dal 14 ottobre 1942 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-08-08;1145~art14 · fonte del testo