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[1]I ruoli del personale scientifico e tecnico dei Regi osservatori astronomici e Vesuviano s'intendono ad ogni effetto compresi nei ruoli di cui all'art. 14 del R. decreto 11 novembre 1923-I, n. 2395.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a S. Anna di. Valdieri, addi' 8 agosto 1942-XX

[4]VITTORIO EMANUELE

[5]MUSSOLINI - BOTTAI - DI REVEL

[6]Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Testo in vigore dal 14 ottobre 1942 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1942-08-08;1145~art21 · fonte del testo