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[1]Il personale scientifico degli Osservatori astronomici, compresa la Stazione astronomica di Carlofarte, e' costituito:
- a)di cinque direttori, compresi nel ruolo di cui alla tabella A. annessa alla presente legge;
- b)del personale scientifico (primi astronomi, astronomi, astronomi aggiunti, aiuti) di cui alla tabella B annessa alla presente legge;
- c)di nove calcolatori (calcolatori di' 2ª classe; calcolatori di 1ª classe, primi calcolatori) compresi nel ruolo previsto dalla stessa tabella B.
[2]Il personale tecnico e subalterno addetto agli Osservatori e' stabilito dalla tabella B anzidetta.
[3]Il' personale scientifico di cui alle lettere b) e c) del 1° comma, il personale tecnico ed il subalterno sono, rispettivamente, ordinati in unico ruolo. La ripartizione di tali personali tra i vari Osservatori e' disposta dal Ministro, secondo le esigenze del servizio.
Testo in vigore dal 14 ottobre 1942 al 22 dicembre 2008
