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[1]Il personale scientifico degli Osservatori astronomici, compresa la Stazione astronomica di Carlofarte, e' costituito:

  • a)di cinque direttori, compresi nel ruolo di cui alla tabella A. annessa alla presente legge;
  • b)del personale scientifico (primi astronomi, astronomi, astronomi aggiunti, aiuti) di cui alla tabella B annessa alla presente legge;
  • c)di nove calcolatori (calcolatori di' 2ª classe; calcolatori di 1ª classe, primi calcolatori) compresi nel ruolo previsto dalla stessa tabella B.

[2]Il personale tecnico e subalterno addetto agli Osservatori e' stabilito dalla tabella B anzidetta.

[3]Il' personale scientifico di cui alle lettere b) e c) del 1° comma, il personale tecnico ed il subalterno sono, rispettivamente, ordinati in unico ruolo. La ripartizione di tali personali tra i vari Osservatori e' disposta dal Ministro, secondo le esigenze del servizio.

Testo in vigore dal 14 ottobre 1942 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-08-08;1145~art3 · fonte del testo