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Salve speciali esigenze di servizio, le funzioni direttive presso gli Osservatori sono esercitate:

  • a)per gli Osservatori di Milano, Napoli, Roma (Monteporzio), Trieste e Teramo (Collurania) dai direttori di cui alla lettera a) del precedente.art. 3;
  • b)nelle sedi universitarie, non comprese fra quelle di cui alla lettera a) dal professore di ruolo di astronomia quando esista;
  • c)negli altri casi da un primo astronomo, o astronomo, o astronomo aggiunto designato dal Ministro. Per la direzione degli Osservatori non spetta alcuna speciale retribuzione.

Testo in vigore dal 14 ottobre 1942 al 4 giugno 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-08-08;1145~art4 · fonte del testo