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[1]Ai posti di aiuto negli Osservatori si provvede per concorso tra laureati in matematica o in fisica o in ingegneria o in discipline nautiche.

[2]Gli aiuti sono nominati per un anno solare e, sulla proposta dei rispettivi direttori, confermati di anno in anno.

[3]Dopo almeno un triennio di lodevole servizio, possono conseguire, su proposta dei direttori, la stabilita' nell'ufficio.

[4]Ai posti di astronomo aggiunto si provvede per concorso tra gli aiuti; a quelli di astronomo per concorso fra gli astronomi aggiunti e gli aiuti, purche' questi ultimi in servizio almeno da due anni solari; a quelli di primo astronomo per concorso fra gli astronomi e gli astronomi aggiunti, purche' questi ultimi siano tali da almeno due anni.

[5]Agli effetti dell'ammissione ai concorsi per i posti di astronomo e astronomo aggiunto, gli aiuti ed assistenti di ruolo addetti a cattedre di astronomia negli Istituti dell'ordine universitario, sono equiparati agli aiuti degli Osservatori astronomici.

[6]Gli astronomi aggiunti, gli astronomi e i primi astronomi sono nominati stabilmente.

[7]I concorsi di cui al presente articolo sono per titoli integrati da una prova orale e vengono giudicati da Commissioni nominate dal Ministro per l'educazione nazionale e composte di cinque membri scelti fra i direttori di Osservatori astronomici e fra i professori universitari di ruolo di astronomia o di materia affine.

Testo in vigore dal 14 ottobre 1942 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-08-08;1145~art6 · fonte del testo