Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 ottobre 1942 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Il personale scientifico di cui alla lettera b) del precedente art. 3, dopo cinque anni almeno di lodevole servizio negli Osservatori astronomici, puo' ottenere l'assunzione nei ruoli dei professori degli Istituti dell'ordine medio, dell'ordine superiore classico e dell'ordine superiore tecnico, allo stesso modo degli aiuti ed assistenti universitari.

[2]Tale disposizione si applica anche nei riguardi del personale scientifico attualmente in servizio, che abbia ottenuto la nomina in seguito a regolare concorso espletato secondo le norme di cui all'art. 263 del R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592.

Testo in vigore dal 14 ottobre 1942 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-08-08;1145~art9 · fonte del testo