Art. 1
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I quadri I - Ruolo normale del Corpo di Stato Maggiore, II - Ruolo speciale del Corpo di Stato Maggiore, III - Ruolo normale del Corpo del genio navale, IV - Ruolo speciale del Corpo del genio navale, VII - Ruolo medici del Corpo sanitario, VIII - Ruolo farmacisti del Corpo sanitario, IX - Ruolo normale del Corpo di commissariato, X - Ruolo speciale del Corpo di commissariato, XI - Ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto e XII - Ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto riportati nella tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sono sostituiti da quelli riportati nell'allegato A alla presente legge. Gli organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo dei Corpi suindicati, stabiliti dalla legge 18 dicembre 1952, n. 2386, sono sostituiti da quelli indicati nella colonna 4 dei quadri allegati alla presente legge. La tabella n. 9 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, e' sostituita da quella riportata nell'allegato B alla presente legge. Il limite di eta' per la cessazione dal servizio permanente del capitano di vascello e del colonnello dei ruoli speciali e' fissato in anni 61.
Testo in vigore dal 11 marzo 1963 al 9 ottobre 2010
