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Il secondo comma dell'articolo 15 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, e' sostituito dal seguente: "La nomina e l'avanzamento degli ufficiali del ruolo servizi portuali del Corpo equipaggi militari marittimi sono regolati dalle norme che disciplinano la nomina e l'avanzamento degli ufficiali degli altri ruoli dello stesso Corpo. I relativi provvedimenti e quelli riguardanti lo stato e la disciplina sono adottati dal Ministero della difesa di concerto col Ministero della marina mercantile".

Testo in vigore dal 27 ottobre 1969 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1969-10-01;697~art4 · fonte del testo