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All'onere annuo derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 20.591.000, per l'anno 1969, si fara' fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 1135 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'anno 1969 e di quelli corrispondenti per gli anni successivi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 27 ottobre 1969 al 9 ottobre 2010
