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L'ufficiale del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio cui venga conferita, ai sensi dell'art. 130 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, la promozione per merito di guerra e' trasferito nel ruolo normale della Arma corrisponde a quella di di impiego. L'ufficiale di ruolo speciale unico promosso per merito di guerra puo' rinunciare al trasferimento nel ruolo normale.

Testo in vigore dal 3 dicembre 1962 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-11-16;1622~art11 · fonte del testo