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La domanda da di trasferimento nel ruolo speciale unico puo' essere altresi' presentata, nei termini ed alle condizioni di cui al precedente articolo 15:
- a)dai tenenti colonnelli delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che siano in soprannumero agli organici ai sensi dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137;
- b)dai tenenti colonnelli, maggiori, capitani e subalterni delle Armi predette che siano in soprannumero agli organici ai sensi dell'articolo 192 della stessa legge n. 1137;
- c)dai tenenti colonnelli, maggiori e capitani delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in ausiliaria cessati dal servizio permanente per eta' che alla data del 1 gennaio 1963 non abbiano superato i limiti di eta' indicati nell'articolo 12 per il grado da essi rivestito;
- d)dagli ufficiali di complemento delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che alla, data di entrata in vigore della presente legge si trovino nella posizione di trattenuti alle Armi ed abbiano prestato almeno 15 anni di servizio militare dopo il 10 giugno 1940. Il trasferimento o l'inimissione nel ruolo speciale unico degli ufficiali di cui alle lettere a), c) e d) del comma precedente e' effettuato, nell'ordine di precedenza indicato nello stesso comma, entro il limite dei posti ancora disponibili dopo ultimati i trasferimenti previsti dall'articolo 15. I tenenti colonnelli di cui alla lettera a) trasferiti nel ruolo speciale unico cessano dalla posizione soprannumeraria. I tenenti colonnelli, i maggiori, i capitani ed i subalterni di cui alla lettera b) sono trasferiti nel ruolo speciale unico conservando in detto ruolo la posizione di soprannumero agli organici. Gli ufficiali di cui alla lettera c) sono immessi nel ruolo speciale unico con il grado e l'anzianita' posseduti alla data del 1 gennaio 1963. Qualora il grado posseduto a tale data sia stato conseguito nell'ausiliaria, gli ufficiali assumono anzianita' corrispondente a quella dell'ultimo pari grado trasferito nel ruolo speciale direttamente dal servizio permanente. L'immissione ha luogo con precedenza per gli ufficiali trattenuti in servizio e, successivamente per gli ufficiali che siano stati collocati in ausiliaria per eta' da minor tempo. A parita' di dette condizioni, l'ordine di precedenza e' stabilito in ciascuna categoria secondo le norme dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali. Gli ufficiali di complemento di cui alla lettera d) sono immessi nel ruolo speciale unico, previo concorso per titoli, con grado non superiore a quello di capitano. La Commissione giudicatrice del concorso e' quella prevista dall'articolo 5. I vincitori del concorso, secondo il grado rivestito, sono iscritti nel ruolo speciale unico dopo i capitani o i tenenti provenienti dal servizio permanente e dall'ausiliaria e, qualora non abbiano minore anzianita' di grado, assumono l'anzianita' dell'ultimo capitano o tenente proveniente dal servizio permanente o dall'ausiliaria.
Testo in vigore dal 3 dicembre 1962 al 13 aprile 1963
