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La domanda da di trasferimento nel ruolo speciale unico puo' essere altresi' presentata, nei termini ed alle condizioni di cui al precedente articolo 15:
- a)dai tenenti colonnelli delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che siano in soprannumero agli organici ai sensi dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137;
- b)dai tenenti colonnelli, maggiori, capitani e subalterni delle Armi predette che siano in soprannumero agli organici ai sensi dell'articolo 192 della stessa legge n. 1137;
- c)dai tenenti colonnelli, maggiori e capitani delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in ausiliaria cessati dal servizio permanente per eta' che alla data del 1 gennaio 1963 non abbiano superato i limiti di eta' indicati nell'articolo 12 per il grado da essi rivestito; ((d) dagli ufficiali di complemento delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che alla data di entrata, in, vigore della, presente legge si trovino nella posizione di trattenuti alle armi ed abbiano prestato almeno dieci anni di servizio militare dopo il 10 giugno 1940)). 1 ((Il trasferimento o l'immissione nel ruolo speciale unico degli ufficiali di cui degli ufficiali di cui alle lettere a) c) e d) del comma precedente e' effettuato, nell'ordine di precedenza indicato nello stesso comma, entro il limite dei posti ancora disponibili. Per i maggiori ed i capitani, qualora non vi siano posti sufficienti nell'organico del rispettivo grado, si tiene conto anche dei posti disponibili rispettivamente nell'organico dei tenenti colonnelli e dei subalterni)). I tenenti colonnelli di cui alla lettera a) trasferiti nel ruolo speciale unico cessano dalla posizione soprannumeraria. I tenenti colonnelli, i maggiori, i capitani ed i subalterni di cui alla lettera b) sono trasferiti nel ruolo speciale unico conservando in detto ruolo la posizione di soprannumero agli organici. Gli ufficiali di cui alla lettera c) sono immessi nel ruolo speciale unico con il grado e l'anzianita' posseduti alla data del 1 gennaio 1963. Qualora il grado posseduto a tale data sia stato conseguito nell'ausiliaria, gli ufficiali assumono anzianita' corrispondente a quella dell'ultimo pari grado trasferito nel ruolo speciale direttamente dal servizio permanente. L'immissione ha luogo con precedenza per gli ufficiali trattenuti in servizio e, successivamente per gli ufficiali che siano stati collocati in ausiliaria per eta' da minor tempo. A parita' di dette condizioni, l'ordine di precedenza e' stabilito in ciascuna categoria secondo le norme dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali. ((Gli ufficiali di completamento di cui alla lettera d) per titoli, con grado, non superiore a quello di capitano. La Commissione giudicatrice del concorso e' quella prevista dall'articolo 5. I vincitori del concorso sono iscritti nel ruolo speciale unico dopo i capitani o i tenenti di pari anzianita', di grado provenienti dal servizio permanente e dall'ausiliaria.))
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 2 marzo 1963, n. 308
1La L. 2 marzo 1963, n. 308 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il termine di presentazione delle domande per il trasferimento nel ruolo speciale unico da parte degli ufficiali di complemento di cui alla lettera d) dell'articolo 16 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, quale risulta modificato dall'articolo 1 della presente legge, e' prolungato di 30 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge".
Testo in vigore dal 13 aprile 1963 al 9 ottobre 2010
