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Le aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio per l'anno 1963 sono determinate dopo i trasferimenti di cui agli articoli 15 e 16 con riferimento alla data del 1 gennaio 1963. Fino a quando non saranno effettuate promozioni al grado di colonnello del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, la Commissione ordinaria di avanzamento di cui all'articolo 16 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale modificato dall'articolo 9 della presente legge, si intende legittimamente costituita senza la partecipazione dei due colonnelli dello stesso ruolo speciale unico.

Testo in vigore dal 3 dicembre 1962 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-11-16;1622~art18 · fonte su Normattiva