Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 224/1987

    Questione infondata
    11 giugno 1987

    La disposizione di legge - pur modificata ma tuttavia applicabile 'ratione temporis' al giudizio a quo - che ammette alla valutazione, ai fini dell'avanzamento a maggiore, i capitani con almeno 20 anni di permanenza nei gradi inferiori (accanto ai capitani con almeno 10 anni di permanenza nel grado) - lungi dal realizzare la denunciata violazione del principio di gerarchia e discriminazione in danno di sottufficiali in servizio effettivo che non possono vantare alcun servizio utile precedente - da` rilievo, non irrazionalmente, alla pregressa e prolungata permanenza nei gradi inferiori, in quanto atta ad autorizzare la presunzione di acquisite e qualificanti esperienze ai fini del miglior espletamento dei compiti di ufficiale superiore e, quindi, in vista dell'efficienza e del buon andamento della P.A. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - degli artt. 61 l. 12 novembre 1955, n. 1137, come modificato dagli artt. 9 l. 16 novembre 1962, n. 1622, 9 l. 18 novembre 1964, n. 1249 e 2 l. 2 dicembre 1975, n. 626).

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 9 Riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito · Art. 6 Modifiche alle leggi 16 novembre 1962, n. 1622, e 2 marzo 1963, n. 308, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito

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  • Sentenza n. 84/1972

    Questione infondata
    4 maggio 1972

    Non è fondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'"Avanzamento degli ufficiali dell'Esercizio della Marina e dell'Aeronautica", quale risulta modificato dagli artt. 9 e 10 della legge 16 novembre 1962, n. 1622. Invero detta norma - la quale disciplina l'attribuzione del "vantaggio di carriera" spettante agli ufficiali che abbiano acquisiti taluni titoli - non viola, ma attua il principio di uguaglianza, con lo stabilire che, per effetto dello spostamento in ruolo in cui si concreta il suddetto vantaggio, nessun ufficiale può oltrepassare altro ufficiale della propria Arma o servizio, già di lui più anziano, che abbia conseguito uguale titolo. È evidente, infatti, che tale superamento è da essa interdetto nel solo caso di assoluta identità di posizioni ed esclusivamente quale conseguenza del "vantaggio di carriera", mentre non lo è in conseguenza di altri titoli.

    Art. 3 cost. · Art. 9 Riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito · Art. 10 Riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-11-16;1622~art9 · fonte su Normattiva