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Fino a quando non saranno emanate nuove norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, sono richiamate in vigore, per quanto concerne il reclutamento di ufficiali subalterni in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri e nei servizi, le disposizioni dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, prorogate dall'articolo unico della legge 22 giugno 1956, n. 701.
Testo in vigore dal 3 dicembre 1962 al 9 ottobre 2010
