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Gli articoli 1, 2 e 3 delle norme sul reclutamento, avanzamento e stato dei sottufficiali e militari di truppa dell'aeronautica militare, approvate con regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468, e successive modificazioni, sono sostituiti dal seguente articolo: "I sottufficiali, graduati e militari di truppa della aeronautica militare sono iscritti nei seguenti ruoli: ruolo naviganti; ruolo specialisti. Il ruolo naviganti e' costituito dai sottufficiali, graduati e militari di truppa muniti del brevetto di pilota. Il ruolo specialisti e' costituito dai sottufficiali, graduati e militari di truppa che hanno superato appositi corsi tecnico-professionali e sono impiegati nei diversi rami delle attivita' operative e logistiche dell'aeronautica militare. I suddetti ruoli hanno carriera distinta. Non e' ammesso passaggio di ruolo, salvo nei casi previsti dalla legge. In relazione all'impiego ed alle esigenze di servizio, i sottufficiali del ruolo specialisti sono ripartiti in categorie e specialita', stabilite con determinazione ministeriale. Con determinazione ministeriale si provvede altresi' a fissare le modalita' per il passaggio dall'una all'altra categoria".
Testo in vigore dal 19 giugno 1970 al 9 ottobre 2010
