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I sottufficiali appartenenti alle diverse categorie del ruolo servizi, del ruolo specialisti e del ruolo assistenti tecnici, sono iscritti nell'unico ruolo degli specialisti, conservando la propria anzianita' assoluta. Per i sottufficiali aventi medesima anzianita' assoluta, l'iscrizione nel ruolo unico avviene per aliquote successive di cinquanta unita', composte di elementi delle diverse categorie in ragione proporzionale al numero complessivo di essi, arrotondando per eccesso le frazioni di unita' sino al completamento dell'aliquota. In ciascuna delle aliquote di cui al comma precedente, l'ordine di precedenza e' determinato con l'osservanza delle norme previste dal terzo comma dell'articolo 6 della legge 31 luglio 1954, n. 599.
Testo in vigore dal 19 giugno 1970 al 9 ottobre 2010
