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Il limite di eta' per la cessazione dal servizio permanente dei sottufficiali del ruolo naviganti dell'aeronautica militare, di cui alla tabella A annessa alla legge 18 ottobre 1962, n. 1499, quale risulta modificata con legge 30 marzo 1965, n. 331, e' elevato ad anni 53, con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge. Il suddetto disposto si applica anche nei confronti dei sottufficiali piloti che, comunque in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano raggiunto il cinquantatreesimo anno di eta'. I sottufficiali che raggiungano il 51° anno di eta' nel periodo di quattro anni, dall'entrata in vigore della presente legge possono chiedere che nei loro confronti sia applicato il predetto limite di eta'.
Testo in vigore dal 19 giugno 1970 al 9 ottobre 2010
