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I ruoli organici del personale dell'Amministrazione centrale del tesoro e della Direzione generale delle pensioni di guerra, di cui ai quadri 11, 29, 49, 69, allegati al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, ed ai quadri 11, 30, 51, 72, allegati al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono sostituiti da quelli di cui ai quadri allegati alla presente legge. Ai fini dell'applicazione delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, la equiparazione fra le qualifiche contemplate nei predetti ruoli organici e quelle previste dagli articoli 153, 171, 180 e 188 del citato decreto e' effettuata, ove occorra, in base ai rispettivi coefficienti di stipendio.

Testo in vigore dal 30 agosto 1962 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1289~art2 · fonte del testo