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Gli impiegati dei ruoli ad esaurimento per i servizi dell'alimentazione di cui alla tabella annessa alla legge 6 marzo 1958, n. 199, che prestano servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, nella Amministrazione centrale del tesoro possono essere trasferiti, a domanda, e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, nei ruoli di cui agli annessi quadri I, II, III e IV. La domanda deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il trasferimento ha effetto dalla data medesima. Gli impiegati provenienti dalle sezioni provinciali dell'alimentazione che prestano servizio alla data di entrata in vigore della presente legge nella amministrazione centrale del tesoro e che abbiano chiesto e non ancora ottenuto alla data predetta l'inquadramento nei ruoli ad esaurimento di cui al primo comma del presente articolo, possono presentare la domanda prevista dallo stesso comma entro sessanta giorni dalla data in cui avranno ricevuto comunicazione del loro inquadramento nei ruoli ad esaurimento predetti. Il collocamento nei ruoli di cui agli annessi quadri I, II, III, IV degli impiegati di cui al presente articolo e' disposto, ove occorra, anche in soprannumero, da riassorbirsi in ragione della meta' delle successive vacanze. In corrispondenza dei soprannumeri saranno lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale. Gli impiegati trasferiti conservano l'anzianita' di carriera e di qualifica acquisita e sono collocati nei nuovi ruoli con la qualifica corrispondente a quella di provenienza, e nel posto che loro spetta secondo la anzianita' nella qualifica gia' ricoperta. Ai fini del computo dell'anzianita' richiesta per le promozioni alle qualifiche dei nuovi ruoli corrispondenti a quelle previste dall'articolo 13 della legge 6 marzo 1958, n. 199, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo medesimo.

Testo in vigore dal 30 agosto 1962 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1289~art22 · fonte del testo