Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1962
Confronto con la versione in vigore dal 30 agosto 1962 al 16 dicembre 2010. 129 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Coloro che appartengono ai ruoli organici di altre Amministrazioni dello Stato e che alla data del 15 giugno 1962 risultino in qualsiasi forma assegnati ai servizi centrali della Direzione generale dei danni di guerra, sono trasferiti, a domanda, da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici di cui agli annessi quadri II, III, IV, a decorrere dalla data anzidetta e nel posto che loro spetta secondo l'anzianita' nella qualifica gia' ricoperta, conservando, a tutti gli effetti, l'anzianita' di qualifica e di carriera. La disposizione di cui al precedente comma si applica, con le modalita' stabilite nei precedenti articoli 3 e 4 anche a coloro che appartengono ai ruoli aggiunti e che si trovino nelle condizioni ivi indicate.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1289~art23 · fonte del testo