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Coloro che appartengono ai ruoli organici di altre Amministrazioni dello Stato e che alla data del 15 giugno 1962 risultino in qualsiasi forma assegnati ai servizi centrali della Direzione generale dei danni di guerra, sono trasferiti, a domanda, da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici di cui agli annessi quadri II, III, IV, a decorrere dalla data anzidetta e nel posto che loro spetta secondo l'anzianita' nella qualifica gia' ricoperta, conservando, a tutti gli effetti, l'anzianita' di qualifica e di carriera. La disposizione di cui al precedente comma si applica, con le modalita' stabilite nei precedenti articoli 3 e 4 anche a coloro che appartengono ai ruoli aggiunti e che si trovino nelle condizioni ivi indicate.
Testo in vigore dal 30 agosto 1962 al 16 dicembre 2010
