Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 agosto 1962 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Fra gli impiegati appartenenti a diversi ruoli aggiunti della stessa carriera, l'ordine del collocamento nei ruoli organici, previsto nel precedente articolo 3, e' stabilito dalla anzianita' di qualifica nel ruolo aggiunto di appartenenza; a parita' di tale anzianita', da quella complessiva nel ruolo aggiunto e nel ruolo speciale transitorio; a parita' di questa ultima anzianita', si osservano i criteri stabiliti dall'articolo 344, comma ultimo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Testo in vigore dal 30 agosto 1962 al 16 dicembre 2010
