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Fra gli impiegati appartenenti a diversi ruoli aggiunti della stessa carriera, l'ordine del collocamento nei ruoli organici, previsto nel precedente articolo 3, e' stabilito dalla anzianita' di qualifica nel ruolo aggiunto di appartenenza; a parita' di tale anzianita', da quella complessiva nel ruolo aggiunto e nel ruolo speciale transitorio; a parita' di questa ultima anzianita', si osservano i criteri stabiliti dall'articolo 344, comma ultimo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Testo in vigore dal 30 agosto 1962 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1289~art4 · fonte del testo