Art. 8 — COMMA ABROGATO DALLA L. 15 NOVEMBRE 1973, N. 734
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[1]L'indennita', prevista dall'articolo 15 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e' estesa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale addetto agli apparati grafici e da stampa, eliocianografici, fotografici ed elettrocontabili dei servizi dipendenti dall'Amministrazione centrale del tesoro. L'indennita' spettante al personale del Provveditorato generale dello Stato addetto al controllo e alla vigilanza presso l'Istituto poligrafico dello Stato per la stampa di carte valori e presso le cartiere per la fabbricazione di carta filigranata da avvalorare e' stabilita, per ogni giornata di effettivo lavoro, nella misura di lire 600 per i capi degli uffici e di lire 400 per gli altri dipendenti. Al personale di cui al comma precedente il compenso per lavoro straordinario spetta anche oltre i limiti fissati dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767. Le indennita' previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1562, per ciascuna ora di lavoro serale e notturno, spettano nelle seguenti misure: Dalle Dalle ore 22 ore 0 alle alle ore 24 ore 6
[2]Impiegati con coefficiente 325 e superiore........... L.160 L.240 Impiegati con coefficiente inferiore a 325........... " 140 " 220 Impiegati dalla carriera ausiliaria e di IV categoria " 100 " 190
Testo in vigore dal 30 agosto 1962 al 24 giugno 1971
