Art. 8 — COMMA ABROGATO DALLA L. 15 NOVEMBRE 1973, N. 734
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[1]L'indennita', prevista dall'articolo 15 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e' estesa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale addetto agli apparati grafici e da stampa, eliocianografici, fotografici ed elettrocontabili dei servizi dipendenti dall'Amministrazione centrale del tesoro. L'indennita' spettante al personale del Provveditorato generale dello Stato addetto al controllo e alla vigilanza presso l'Istituto poligrafico dello Stato per la stampa di carte valori e presso le cartiere per la fabbricazione di carta filigranata da avvalorare e' stabilita, per ogni giornata di effettivo lavoro, nella misura di lire 600 per i capi degli uffici e di lire 400 per gli altri dipendenti. 1 Al personale di cui al comma precedente il compenso per lavoro straordinario spetta anche oltre i limiti fissati dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767. Le indennita' previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1562, per ciascuna ora di lavoro serale e notturno, spettano nelle seguenti misure: Dalle Dalle ore 22 ore 0 alle alle ore 24 ore 6
[2]Impiegati con coefficiente 325 e superiore........... L.160 L.240 Impiegati con coefficiente inferiore a 325........... " 140 " 220 Impiegati dalla carriera ausiliaria e di IV categoria " 100 " 190 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 3 maggio 1971, n. 318
1La L. 3 maggio 1971, n. 318 ha disposto (con l'art. 1, commi 1, 3, 4 e 5) che "Le norme di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 8 della legge 12 agosto 1962, n. 1289, si applicano al personale del Provveditorato generale dello Stato soltanto se preposto ed addetto alla vigilanza e controllo delle fabbricazioni delle carte da avvalorare, degli stampati a rigoroso rendiconto, nonche' alla vigilanza sulle produzioni e consegne nell'ambito dell'istituto poligrafico dello Stato. [...]La misura dell'indennita' spettante in base ai citati secondo comma dell'articolo 8 della legge 12 agosto 1962, n. 1289, e terzo comma dell'articolo 19 della legge 12 agosto 1962, n. 1290, e' stabilita, per ogni giornata di effettivo lavoro, in lire 1.000 per i capi uffici, i gestori ed il personale tecnico di cui ai quadri VI e VII allegati alla anzidetta legge n. 1290, ed in lire 700 per gli altri dipendenti, ed e' maggiorata di lire 600 giornaliere soltanto per il personale che presti effettivo servizio nelle officine grafiche e cartarie e nei magazzini, nonche' nelle officine, laboratori e magazzini della Zecca. L'indennita' prevista al comma precedente spetta nella misura maggiorata anche al personale operaio in servizio nelle officine, laboratori e magazzini della Zecca e non e' cumulabile con i soprassoldi di cui alla lettera a) dell'articolo 22 della legge 5 marzo 1961, n. 90. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno decorrenza dal 1 gennaio 1970."
Testo in vigore dal 24 giugno 1971 al 25 novembre 1973
