Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 gennaio 1940 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

Al grado di bollatore capo e' assegnato lo stipendio iniziale di L. 8400 elevabili a L. 8700 e a L. 9100 mediante due aumenti quadriennali di stipendio, e il supplemento di servizio attivo di L. La promozione a bollatore capo e' conferita per merito comparativo su designazione del Consiglio di amministrazione, ai bollatori che abbiano compiuto cinque anni di servizio effettivo di ruolo.

Testo in vigore dal 30 gennaio 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-01-25;4~art11 · fonte del testo