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[1]Gli esami di concorso per merito distinto per la promozione al grado 9° del personale di gruppo B delle Dogane e delle Imposte di fabbricazione nonche' quelli di idoneita' per la promozione medesima sono rispettivamente svolti, con l'osservanza delle disposizioni generali per l'avanzamento al grado 9° di gruppo B, in base a programmi che conterranno una parte generale comune per tutti i candidati ed una parte specifica per ciascuna specializzazione di servizi.

[2]La graduatoria del concorso e quella dell'esame di idoneita' sono rispettivamente formate in base alla votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

[3]Le stesse norme valgono per gli esami di promozione al grado 11° nel ruolo di gruppo C delle Dogane e delle Imposte di fabbricazione previsti dal successivo art. 15.

Testo in vigore dal 30 gennaio 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-01-25;4~art14 · fonte del testo