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[1]Gli esami di concorso per merito distinto per la promozione al grado 9° del personale di gruppo B delle Dogane e delle Imposte di fabbricazione nonche' quelli di idoneita' per la promozione medesima sono rispettivamente svolti, con l'osservanza delle disposizioni generali per l'avanzamento al grado 9° di gruppo B, in base a programmi che conterranno una parte generale comune per tutti i candidati ed una parte specifica per ciascuna specializzazione di servizi.
[2]La graduatoria del concorso e quella dell'esame di idoneita' sono rispettivamente formate in base alla votazione complessiva riportata da ciascun candidato.
[3]Le stesse norme valgono per gli esami di promozione al grado 11° nel ruolo di gruppo C delle Dogane e delle Imposte di fabbricazione previsti dal successivo art. 15.
Testo in vigore dal 30 gennaio 1940 al 16 dicembre 2009
