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[1]In deroga all'art. 2 del testo unico delle leggi doganali approvato con R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20, e successive modificazioni, e' abolita la distinzione delle dogane in due ordini; gli uffici doganali sono ripartiti in sei classi secondo l'importanza delle loro operazioni.

[2]Con decreti Reali sara' stabilita la tabella delle dogane e delle loro facolta' e quella delle merci che possono essere importate per le dogane di ciascuna classe.

Testo in vigore dal 30 gennaio 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-01-25;4~art16 · fonte del testo