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I posti di grado 8° dei ruoli di gruppo A delle Ragionerie delle Intendenze di finanza e delle Amministrazioni provinciali delle imposte dirette, delle Tasse ed imposte indirette sugli affari, delle Dogane e degli Uffici provinciali del tesoro sono conferiti, agli impiegati dei ruoli di gruppo B della rispettiva Amministrazione che rivestano almeno il grado 9° e che siano forniti di laurea oppure siano transitoriamente considerati di gruppo A a norma dell'art. 193 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e che superino le prove di apposito esame secondo le norme ed i programmi che saranno fissati con decreti Reali da emanare, su proposta del Ministro per le finanze, a mente dell'art. 12, 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.
Testo in vigore dal 30 gennaio 1940 al 27 gennaio 1943
