Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 gennaio 1943 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
I posti di grado 8° dei ruoli di gruppo A delle Ragionerie delle Intendenze di finanza e delle Amministrazioni provinciali delle imposte dirette, delle Tasse ed imposte indirette sugli affari, delle Dogane e degli Uffici provinciali del tesoro sono conferiti, agli impiegati dei ruoli di gruppo B della rispettiva Amministrazione che rivestano almeno il grado 9° e che siano forniti di laurea oppure siano transitoriamente considerati di gruppo A a norma dell'art. 193 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e che superino io prove di apposito esame secondo le norme ed i programmi che saranno fissati con decreti Reali da emanare, su proposta del Ministro per le finanze, a mente dell'art. 12 n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 20 novembre 1942, n. 1565
1Il Regio Decreto 20 novembre 1942, n. 1565 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Fino alla data di cessazione dell'attuale stato di, guerra, l'esame previsto dall'art. 22 della legge 25 gennaio 1940, n. 4, per il conferimento dei posti di grado 8° dei ruoli di gruppo A delle Amministrazioni provinciali delle imposte dirette, delle tasse e imposte indirette sugli affari, delle dogane e del Tesoro, e' sostituito da uno scrutinio di merito comparativo da effettuarsi dal Consiglio di amministrazione".
Testo in vigore dal 27 gennaio 1943 al 16 dicembre 2009
