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In corrispondenza di posti vacanti nel ruoli di gruppo A di cui agli allegati III, IV, V e VI alla presente legge, esclusi quelli dei chimici delle dogane e degli ingegneri delle imposte di fabbricazione, potranno, in relazione al disposto dell'articolo 108 del R. decreto 30 dicembre 1923-II n. 2960, conferirsi in soprannumero altrettanti posti nei gradi inferiori all'8° del ruolo di gruppo B della rispettiva Amministrazione.
Testo in vigore dal 30 gennaio 1940 al 16 dicembre 2009
