Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 gennaio 1940 al 7 febbraio 1941. Leggi il testo vigente →
[1]I posti che nella prima applicazione della presente legge risulteranno disponibili nel grado iniziale di ciascuno dei ruoli della carriera amministrativa delle intendenze di finanza, dei chimici delle dogane e degli ingegneri delle imposte di fabbricazione, nonche' dei ruoli dei gruppi B e C di cui alle allegate tabelle, potranno essere conferiti mediante un pubblico concorso per titoli, per ciascun ruolo, con l'osservanza di tutte le altre disposizioni in vigore per l'ammissione agli impieghi statali.
[2]La composizione delle Commissioni giudicatrici, i titoli di studio da richiedere a mente dell'art. 16 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, i limiti massimi di eta' e le altre norme eventualmente necessarie per l'espletamento dei singoli concorsi saranno stabiliti coi bandi relativi.
[3]I vincitori di detti concorsi presteranno servizio di prova per il periodo di almeno un anno, trascorso il quale saranno sottoposti, dal Consiglio di amministrazione, a scrutinio di merito per la conferma in servizio. L'ordine definitivo di collocamento in ruolo sara' determinato dalla graduatoria formata dal Consiglio medesimo.
[4]Contro la graduatoria non e' ammesso che il ricorso giurisdizionale per legittimita'.
[5]Il personale in prova che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, non sia riconosciuto idoneo, e' licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno.
[6]Il personale che, a seguito di conferma in servizio, venga nominato al grado iniziale in applicazione del presente articolo, avra' la precedenza rispetto a quello assunto posteriormente in servizio nel ruolo medesimo in base a pubblici concorsi per esami, il quale sara' pertanto nominato al grado iniziale con riserva di anzianita'.
[7]Le disposizioni del presente articolo valgono anche per il conferimento di non oltre 50 posti nel ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato di cui alla tabella A dell'allegato I alla legge 26 luglio 1939-XVII, numero 1037.
[8]Il termine di cui all'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1108, e' prorogato al 30 giugno 1940-XVIII per le nomine nei ruoli del personale subalterno stabiliti con la presente legge.
Testo in vigore dal 30 gennaio 1940 al 7 febbraio 1941
