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[1]I posti che nella prima applicazione della presente legge risulteranno disponibili nel grado iniziale di ciascuno dei ruoli della carriera amministrativa delle intendenze di finanza, dei chimici delle dogane e degli ingegneri delle imposte di fabbricazione, nonche' dei ruoli dei gruppi B e C di cui alle allegate tabelle, potranno essere conferiti mediante un pubblico concorso per titoli, per ciascun ruolo, con l'osservanza di tutte le altre disposizioni in vigore per l'ammissione agli impieghi statali.
[2]La composizione delle Commissioni giudicatrici, i titoli di studio da richiedere a mente dell'art. 16 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, i limiti massimi di eta' e le altre norme eventualmente necessarie per l'espletamento dei singoli concorsi saranno stabiliti coi bandi relativi.
[3]I vincitori di detti concorsi presteranno servizio di prova per il periodo di almeno un anno, trascorso il quale saranno sottoposti, dal Consiglio di amministrazione, a scrutinio di merito per la conferma in servizio. L'ordine definitivo di collocamento in ruolo sara' determinato dalla graduatoria formata dal Consiglio medesimo.
[4]Contro la graduatoria non e' ammesso che il ricorso giurisdizionale per legittimita'.
[5]Il personale in prova che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, non sia riconosciuto idoneo, e' licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno.
[6]Il personale che, a seguito di conferma in servizio, venga nominato al grado iniziale in applicazione del presente articolo, avra' la precedenza rispetto a quello assunto posteriormente in servizio nel ruolo medesimo in base a pubblici concorsi per esami, il quale sara' pertanto nominato al grado iniziale con riserva di anzianita'.
[7]Le disposizioni del presente articolo valgono anche per il conferimento di non oltre 50 posti nel ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato di cui alla tabella A dell'allegato I alla legge 26 luglio 1939-XVII, numero 1037.
[8]Il termine di cui all'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1108, e' prorogato al 30 giugno 1940-XVIII per le nomine nei ruoli del personale subalterno stabiliti con la presente legge.1c
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 16 settembre 1940, n. 1860
1cIl Regio Decreto 16 settembre 1940, n. 1860 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Per le nomine nei ruoli del personale subalterno ai sensi dell'articolo 39, ultimo comma, della legge 25 gennaio 1940-XVIII, n. 4, e' concesso un nuovo termine fino al 30 giugno 1941-XIX."
Testo in vigore dal 7 febbraio 1941 al 9 settembre 1947
