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Nella prima applicazione della presente legge, e per la durata di un triennio, le promozioni alle qualifiche di ispettore capo e di ispettore generale, vengono conferite per merito comparativo tra il personale che abbia, prestato servizio nella qualifica inferiore per un periodo di tempo pari almeno alla meta' di quello minimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Testo in vigore dal 17 novembre 1961 al 20 aprile 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-10-31;1169~art15 · fonte del testo