Art. 20
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Per il personale della carriera di concetto inquadrato ai sensi del precedente articolo 11 che, alla data del 1 luglio 1956, esercitava le funzioni di coadiutore principale, coadiutore e coadiutore aggiunto si applicano, per quanto riguarda i limiti di eta' e di servizio per il collocamento a riposo d'ufficio, le norme di cui alla legge 16 febbraio 1958, n. 46.
Testo in vigore dal 17 novembre 1961 al 20 aprile 2006
