Art. 21
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L'inquadramento degli ufficiali volontari previsto dall'articolo 4 della legge 14 marzo 1958, n. 251, puo' essere effettuato anche nei confronti di coloro che, in servizio continuativo alla data di entrata in vigore della legge predetta, abbiano compiuto il periodo minimo di sei mesi di servizio continuativo in data posteriore a quella dell'entrata in vigore della legge stessa. Qualora l'ammontare netto mensile dello stipendio attribuito agli ufficiali volontari inquadrati nei ruoli tecnici dei servizi antincendi, ai sensi dell'articolo 4 della legge 14 marzo 1958, n. 251, e del precedente comma, risulti inferiore all'ammontare mensile netto dello stipendio corrisposto anteriormente all'inquadramento stesso, la differenza e' conservata quale assegno personale non pensionabile e non assoggettabile a ritenuta alcuna da riassorbirsi con i successivi aumenti di stipendi a qualsiasi titolo.
Testo in vigore dal 17 novembre 1961 al 20 aprile 2006
