Art. 10 — Obbligo di pernottamento e mensa
Per il personale del ruolo di rieducazione che riveste le qualifiche di educatore aggiunto e di educatore qualora sia incaricato della diretta assistenza rieducativa dei minori, puo' essere disposto il pernottamento in istituto e la convivenza a mensa coi minori medesimi. Nel caso suddetto tali impiegati godono di alloggio e di vitto gratuiti. Per gli educatori aggiunti che seguono corsi di perfezionamento puo' essere disposto il pernottamento nei locali a cio' destinati e la partecipazione alla mensa comune. L'alloggio e' gratuito.
Testo vigente dal 31 ottobre 1962
