I censori aggiunti, gli istitutori e gli istitutori aggiunti in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge, ovvero nominati o promossi a seguito di concorso o di scrutinio in corso di espletamento alla data predetta, assumono rispettivamente, anche se in soprannumero, le qualifiche di primo educatore, educatore ed educatore aggiunto. I censori che abbiano maturato un'anzianita' di cinque anni nella qualifica, e che consegnano la promozione a censore dirigente di seconda classe nel primo scrutinio per merito comparativo espletato dopo la entrata in vigore della presente legge, sono ammessi allo scrutinio per merito comparativo per la promozione a censore dirigente di prima classe quando abbiano maturato diciotto mesi di anzianita' nella qualifica. Gli aiutanti di seconda classe e gli aiutanti aggiunti, che al momento dell'entrata in vigore della presente legge occupano posti eccedenti l'organico fissato con la tabella B annessa alla presente legge, sono mantenuti, anche se in soprannumero, nelle rispettive qualifiche.

Testo vigente dal 31 ottobre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-10-10;1494~art13 · fonte su Normattiva