Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in lire 24 milioni 500 mila, si provvedera', nell'esercizio 1962-63 e successivi, con riduzione per il predetto ammontare, del capitolo relativo alle spese per il funzionamento dei centri di rieducazione per minorenni dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Testo vigente dal 31 ottobre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-10-10;1494~art14 · fonte su Normattiva