Art. 14 — Onere finanziario
Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in lire 24 milioni 500 mila, si provvedera', nell'esercizio 1962-63 e successivi, con riduzione per il predetto ammontare, del capitolo relativo alle spese per il funzionamento dei centri di rieducazione per minorenni dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Testo vigente dal 31 ottobre 1962
