Art. 3 — Attribuzioni del personale di sorveglianza
Il personale di cui alla tabella B annessa alla presente legge attende ai compiti di vigilanza negli istituti di rieducazione. Al personale previsto nel precedente comma possono essere affidate altre mansioni esecutive nei centri di rieducazione e negli istituti o servizi da essi dipendenti.
Testo vigente dal 31 ottobre 1962
