Riordinamento dei ruoli organici del personale addetto agli istituti di rieducazione dei minorenni

Art. 4 — Attribuzioni dei censori dirigenti di prima classe e dei censori dirigenti di seconda classe

I censori dirigenti di prima classe e i censori dirigenti di seconda classe coadiuvano i funzionari della carriera direttiva degli istituti di prevenzione e di pena nella direzione degli istituti di rieducazione per minorenni, assolvendo i compiti volta per volta loro affidati, e li sostituiscono in caso di assenza o di impedimento. I censori dirigenti di prima classe e i censori dirigenti di seconda classe possono altresi' essere preposti alla direzione degli istituti di rieducazione per minorenni in sostituzione del personale della carriera direttiva degli istituti di prevenzione e di pena.

Testo vigente dal 31 ottobre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-10-10;1494~art4 · fonte su Normattiva