Art. 4 — Attribuzioni dei censori dirigenti di prima classe e dei censori dirigenti di seconda classe
I censori dirigenti di prima classe e i censori dirigenti di seconda classe coadiuvano i funzionari della carriera direttiva degli istituti di prevenzione e di pena nella direzione degli istituti di rieducazione per minorenni, assolvendo i compiti volta per volta loro affidati, e li sostituiscono in caso di assenza o di impedimento. I censori dirigenti di prima classe e i censori dirigenti di seconda classe possono altresi' essere preposti alla direzione degli istituti di rieducazione per minorenni in sostituzione del personale della carriera direttiva degli istituti di prevenzione e di pena.
Testo vigente dal 31 ottobre 1962
