Il numero dei medici incaricati e' quello risultante dalla tabella A allegata alla presente legge. La ripartizione dei posti di medico incaricato presso i singoli istituti o servizi di prevenzione e di pena e' effettuata con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, salvo quanto previsto dal successivo articolo 51 per i servizi di guardia.

Testo vigente dal 24 ottobre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-10-09;740~art3 · fonte su Normattiva