L'attivita' rieducativa svolta con qualsiasi qualifica alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia costituisce titolo nel concorso di cui all'articolo precedente ed e' valutata dalla Commissione esaminatrice con le modalita' stabilite nel bando di concorso. Per detto titolo non puo' essere attribuito un punteggio superiore ai quattro decimi.

Testo vigente dal 31 ottobre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-10-10;1494~art6 · fonte su Normattiva