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Dopo l'effettuazione delle possibili promozioni, nonche' dopo l'applicazione dei precedenti articoli 4, 5 e 6, dei commi secondo e quinto dell'art. 8 e del precedente art. 9, gli impiegati dei ruoli aggiunti istituiti in corrispondenza dei ruoli organici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, che presentino apposita domanda entro un anno dalla data di entrata in vigore della, presente legge, potranno essere inquadrati nei ruoli organici di cui alle annesse tabelle 1, II, III e IV, in corrispondenza della qualifica rivestita alla data della domanda, dopo l'ultimo impiegato della qualifica stessa, nell'ordine in cui si trovano collocati nei predetti ruoli aggiunti, conservando l'anzianita' di carriera e di qualifica a tutti gli effetti, salvo quanto disposto dal successivo comma quinto. Gli inquadramenti di cui sopra, che risultino eccedenti il numero dei posti conferibili ai sensi de] primo comma del precedente art. 8, saranno disposti in soprannumero da riassorbirsi in ragione della meta' delle successive vacanze. Gli impiegati gia' appartenenti ai ruoli speciali transitori o ai ruoli aggiunti della carriera esecutiva e della carriera del personale ausiliario, i quali siano transitati nei corrispondenti ruoli organici in applicazione, dell'art. 6 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ovvero a seguito di concorso, potranno conseguire a domanda, da presentarsi entro il termine indicato al comma precedente, l'inquadramento eventualmente piu' favorevole cui avrebbero avuto diritto ai sensi del comma anzidetto ove fossero rimasti nei predetti ruoli speciali transitori o ruoli aggiunti. Gli impiegati non di ruolo che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino in servizio per legittimo atto di nomina presso l'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e che successivamente alla data stessa consegnano l'inquadramento nei predetti ruoli aggiunti, potranno essere inquadrati nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici, con le modalita' stabilite al primo comma del presente articolo, decorrendo il termine per la presentazione delle domande dalla data di compimento della anzianita' utile per il collocamento nei ruoli aggiunti. Nei riguardi degli impiegati a suo tempo inquadrati nelle varie categorie di personale non di ruolo dello Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione in applicazione delle leggi 8 ottobre 1957, n. 970, 16 novembre 1957, n. 1122, e 2 gennaio 1958, n. 3, i quali sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge non abbiano ancora maturato l'anzianita' necessaria per il collocamento nei rispettivi ruoli aggiunti, il periodo di servizio prescritto dal primo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e' ridotto alla meta'. Il collocamento dei predetti impiegati nei ruoli aggiunti non potra' in ogni caso avere decorrenza anteriore alla scadenza dei sei mesi sopra indicati. Il personale collocato nei ruoli organici della carriera di concetto e della carriera esecutiva ai sensi del primo comma del presente articolo potra' conseguire la promozione alle qualifiche rispettivamente di sotto ispettore di prima classe e di archivista o equiparata soltanto per la parte dei posti disponibili nelle qualifiche stesse che risulti eccedente il numero degli impiegati di qualifiche inferiori che alla data del 1 gennaio 1959 gia' appartenevano ai rispettivi ruoli organici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Testo in vigore dal 16 febbraio 1960 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1960-02-01;26~art10 · fonte del testo