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E' istituito un ruolo del personale salariato del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, secondo la pianta organica fissata dalla tabella V annessa alla presente legge. Nella categoria degli operai specializzati possono essere effettuate assunzioni anche oltre i posti previsti dalla pianta organica per detta categoria, purche' siano lasciati vacanti altrettanti posti di capi operai. Nella prima attuazione della presente legge, in deroga a quanto disposto dall'art. 8, n. 2, della legge 26 febbraio 1952, n. 67, i capi operai previsti dalla annessa tabella V saranno nominati a scelta tra gli operai specializzati, di cui alla tabella stessa, che abbiano prestato effettivo servizio in detta categoria almeno per un anno, riportando la qualifica di "ottimo".

Testo in vigore dal 16 febbraio 1960 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1960-02-01;26~art7 · fonte su Normattiva