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I posti disponibili nelle qualifiche iniziali dei singoli ruoli potranno essere conferiti soltanto per il numero eccedente quello complessivo degli impiegati dei relativi ruoli aggiunti di cui all'art. 344 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e degli impiegati non di ruolo di categoria corrispondente in servizio alla data del bando di concorso. Nella prima applicazione della presente legge, i posti disponibili nelle qualifiche iniziali dei singoli ruoli di cui alle annesse tabelle I, II e III potranno essere conferiti, in misura non superiore alla meta', e per quanto riguarda il solo ruolo del personale di vigilanza della carriera di concetto anche in deroga alla disposizione contenuta nel comma precedente, mediante concorsi per titoli ed esami per i posti delle carriere direttive e mediante concorsi per titoli per i posti delle carriere di concetto ed esecutiva, riservati agli impiegati che alla data di entrata in vigore della legge 16 novembre 1957, n. 1122, gia' appartenevano al personale di ruolo e non di ruolo di carriere inferiori dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e che risultino in possesso di uno dei titoli di studio rispettivamente prescritti per i singoli ruoli del precedente art. 2, salvo quanto disposto dal successivo comma quinto del presente articolo. I vincitori dei concorsi di cui al comma precedente prenderanno posto nei rispettivi ruoli dopo coloro che saranno inquadrati nei ruoli stessi in applicazione dei primi due commi del successivo art. 10. Nei concorsi pubblici che verranno banditi entro un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il conferimento dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali dei singoli ruoli di cu alle allegate tabelle, la meta' dei posti a concorso sara' riservata al personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovi in servizio per legittimo atto di nomina o di assunzione presso l'Ispettorato generale della motorizzazione civile e di trasporti in concessione e che, per quanto riguarda i ruoli previsti dalle tabelle I, II, III e IV, risulti in possesso del titolo di studio rispettivamente prescritto dal precedente art. 2, ovvero si trovi nelle condizioni previste dall'art. 161, comma quarto, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, relativamente al concorso per il ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva, o nelle condizioni previste dall'art. 173, comma quarto, del predetto testo unico, relativamente al concorso per il ruolo del personale di vigilanza della carriera di concetto. Ai concorsi per il ruolo del personale di vigilanza della carriera di concetto da bandirsi ai sensi dei precedenti commi secondo e quarto, e limitatamente ad un terzo dei posti riservati, potra' essere ammesso anche il personale indicato nei commi stessi, il quale, in luogo di uno degli specifici titoli di studio previsti dal comma quinto del precedente art. 2, risulti in possesso di uno degli altri diplomi di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, che normalmente consentono la ammissione ai concorsi delle carriere amministrative e tecniche del personale di concetto. Per la partecipazione ai concorsi previsti dal presente articolo, nei riguardi del personale contemplato dai precedenti commi secondo, quarto e quinto, si prescinde dal limite massimo di eta'.
Testo in vigore dal 16 febbraio 1960 al 22 dicembre 2008
