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Il ruolo transitorio degli ufficiali di macchina, previsto dall'articolo 47 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, e' soppresso. Gli ufficiali del soppresso ruolo sono, alla data di entrata in vigore della presente legge, trasferiti, con il grado e l'anzianita' posseduti in detto ruolo, nel ruolo speciale degli ufficiali del Genio navale di cui all'articolo 1.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1952 al 9 ottobre 2010
